313.0 Lescha federala dals 22 da mars 1974 davart il dretg penal administrativ (DPA)

313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)

Art. 79

1 La sentenzia constatescha:

lʼinculpà;
il malfatg;
las disposiziuns legalas che vegnan applitgadas;
il chasti, la cunresponsabladad tenor lʼartitgel 12 alinea 3 e las mesiras spezialas;
ils custs da la procedura giudiziala e da la procedura administrativa;
il dretg dʼindemnisaziun (art. 99 e 101);
la disposiziun davart objects sequestrads.

2 La sentenzia cun ils motivs da decisiun essenzials sto vegnir communitgada en scrit a las partidas; ella inditgescha ils termins per ils meds legals e las autoritads da recurs.

Art. 77

1 Gli atti dell’amministrazione sulle prove da lei assunte servono come elementi di prova anche per il tribunale; questo può, d’ufficio o a richiesta di una parte, assumere altre prove necessarie al chiarimento dei fatti o ripetere l’assunzione di prove già raccolte dall’amministrazione.

2 Se la tutela d’importanti interessi pubblici o privati lo esiga, segnatamente la tutela del segreto d’ufficio, di quello professionale o commerciale di una parte o di un terzo, il tribunale deve ordinare che i dibattiti e le deliberazioni avvengano, totalmente o parzialmente, a porte chiuse.

3 Il tribunale valuta liberamente le prove.

4 La decisione esecutiva sull’obbligo di pagamento o restituzione vincola il tribunale; se si tratta di una decisione dell’amministrazione, il tribunale, ove reputi ch’essa si fondi su una manifesta violazione di legge o su un abuso del potere d’apprezzamento, aggiorna il dibattimento e rinvia gli atti all’amministrazione in causa per nuova decisione. L’articolo 63 capoverso 3 si applica per analogia.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.