313.0 Lescha federala dals 22 da mars 1974 davart il dretg penal administrativ (DPA)

313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)

Art. 78

1 Cun il consentiment da la Procura publica da la Confederaziun po lʼadministraziun revocar la disposiziun penala u la disposiziun da confiscaziun, nun che la sentenzia dʼemprima instanza saja vegnida communitgada.60

2 Fin a quest termin po er lʼinculpà revocar la dumonda dʼin giudicament giudizial.

3 En quests cas vegn suspendida la procedura giudiziala.

4 Ils custs da la procedura giudiziala surpiglia quella partida che ha dumandà la revocaziun.

60 Versiun tenor la cifra II 11 da lʼagiunta 1 dal Cudesch da procedura penala dals 5 dʼoct. 2007, en vigur dapi il 1. da schan. 2011 (AS 2010 1881; BBl 2006 1085).

Art. 76

1 Il dibattimento può avvenire anche in assenza dell’imputato se questi è stato regolarmente citato e se l’assenza non è stata sufficientemente giustificata. Un difensore dev’essere nondimeno ammesso.

2 Il condannato in contumacia può, entro dieci giorni da che fu informato della sentenza, chiedere la restituzione in pristino qualora senza sua colpa sia stato impossibilitato di comparire al dibattimento. Se la richiesta è ammessa, si procede a un nuovo dibattimento.

3 La richiesta di restituzione in pristino sospende l’esecuzione della sentenza soltanto se il tribunale o il suo presidente decide in tal senso.

4 I presenti disposti si applicano per analogia alle persone colpite dalla confisca.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.