313.0 Lescha federala dals 22 da mars 1974 davart il dretg penal administrativ (DPA)

313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)

Art. 80

1 Cunter decisiuns da las dretgiras chantunalas pon ins prender ils meds legals dal CPP62.

2 Er la Procura publica da la Confederaziun e lʼadministraziun respectiva pon prender mintgina independentamain quests meds legals.

61 Versiun tenor la cifra II 11 da lʼagiunta 1 dal Cudesch da procedura penala dals 5 dʼoct. 2007, en vigur dapi il 1. da schan. 2011 (AS 2010 1881; BBl 2006 1085).

62 SR 312.0

Art. 78

1 L’amministrazione, col consenso del pubblico ministero della Confederazione, può ritirare la decisione penale o di confisca fintanto che la sentenza di prima istanza non sia notificata.65

2 Fino a questo momento, anche l’imputato può revocare la richiesta di essere giudicato da un tribunale.

3 In tali casi, il procedimento giudiziario è tolto.

4 Le spese del procedimento giudiziario vanno a carico della parte che ha fatto la dichiarazione di revoca.

65 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.