Sin proposta u cun il consentiment dal protestader po lʼadministraziun tractar ina protesta sco dumonda dʼin giudicament tras la dretgira penala.
1 Se è fatta opposizione, l’amministrazione riesamina il decreto o l’ordine impugnato, con effetto verso tutti gli interessati; essa può ordinare un dibattimento orale e completare l’inchiesta.
2 Se il decreto o l’ordine impugnato si fonda su una decisione sull’obbligo di pagamento o restituzione e questa è stata impugnata, la procedura d’opposizione è sospesa fino alla pronuncia definitiva su quest’ultima impugnazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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