1 Sin basa dals resultats da sia nova examinaziun pronunzia lʼadministraziun ina disposiziun da sistida, ina disposiziun penala u ina disposiziun da confiscaziun. En quest connex nʼè ella betg liada vi da las propostas fatgas; en cumparegliaziun cun il mandat penal dastga ella dentant auzar il chasti mo, sche lʼobligaziun da prestaziun u da restituziun era vegnida auzada en la procedura tenor lʼartitgel 63 alinea 2. En quest cas nʼè ina retratga da la protesta betg relevanta.
2 La disposiziun sto vegnir motivada; dal rest valan las prescripziuns da lʼartitgel 64 davart il cuntegn e la communicaziun dal mandat penal tenor il senn.
1 L’opposizione dev’essere presentata per scritto all’amministrazione che ha emanato il decreto o l’ordine impugnato.
2 L’opposizione deve contenere precise conclusioni e indicare i fatti che le giustificano; i mezzi di prova vanno menzionati e, in quanto possibile, allegati.
3 Se l’opposizione non soddisfa le condizioni di cui al capoverso 2 o se le conclusioni o i motivi dell’opponente non sono sufficientemente chiari, e l’opposizione non sembra manifestamente inammissibile, all’opponente è assegnato un breve termine suppletivo per rimediarvi.
4 L’amministrazione assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l’inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito dell’opposizione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.