313.0 Lescha federala dals 22 da mars 1974 davart il dretg penal administrativ (DPA)

313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)

Art. 72

1 Tgi chʼè pertutgà dʼina disposiziun penala u dʼina disposiziun da confiscaziun, po pretender entaifer 10 dis dapi la communicaziun in giudicament tras la dretgira penala.

2 La dumonda dʼin giudicament giudizial sto vegnir inoltrada en scrit a lʼadministraziun che ha pronunzià la disposiziun penala u la disposiziun da confiscaziun.

3 Schʼin giudicament tras la dretgira penala na vegn betg pretendì entaifer il termin legal, ha la disposiziun penala u la disposiziun da confiscaziun il medem status sco ina sentenzia cun vigur legala.

Art. 70

1 In base ai risultati del riesame, l’amministrazione emana una decisione di non doversi procedere, una decisione penale o una decisione di confisca. Essa non è vincolata dalle conclusioni proposte, ma può aggravare la pena risultante dal decreto penale soltanto se, nel procedimento previsto nell’articolo 63 capoverso 2, è stato riconosciuto un maggior obbligo di pagamento o restituzione. In questo caso non è tenuto conto di un eventuale ritiro dell’opposizione.

2 La decisione dev’essere motivata; del rimanente si applicano per analogia i disposti dell’articolo 64 sul contenuto e la notificazione del decreto penale.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.