1 Tgi chʼè pertutgà dʼina disposiziun penala u dʼina disposiziun da confiscaziun, po pretender entaifer 10 dis dapi la communicaziun in giudicament tras la dretgira penala.
2 La dumonda dʼin giudicament giudizial sto vegnir inoltrada en scrit a lʼadministraziun che ha pronunzià la disposiziun penala u la disposiziun da confiscaziun.
3 Schʼin giudicament tras la dretgira penala na vegn betg pretendì entaifer il termin legal, ha la disposiziun penala u la disposiziun da confiscaziun il medem status sco ina sentenzia cun vigur legala.
1 In base ai risultati del riesame, l’amministrazione emana una decisione di non doversi procedere, una decisione penale o una decisione di confisca. Essa non è vincolata dalle conclusioni proposte, ma può aggravare la pena risultante dal decreto penale soltanto se, nel procedimento previsto nell’articolo 63 capoverso 2, è stato riconosciuto un maggior obbligo di pagamento o restituzione. In questo caso non è tenuto conto di un eventuale ritiro dell’opposizione.
2 La decisione dev’essere motivata; del rimanente si applicano per analogia i disposti dell’articolo 64 sul contenuto e la notificazione del decreto penale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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