313.0 Lescha federala dals 22 da mars 1974 davart il dretg penal administrativ (DPA)

313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)

Art. 55

1 Sche lʼinculpà nʼè betg gia vegnì interrogà (art. 51 al. 4), sto lʼautoritad che ha pronunzià il cumond dʼarrest interrogar lʼinculpà il pli tard lʼemprim lavurdi suenter lʼarrestaziun per sclerir, schʼi saja anc adina avant maun in motiv dʼarrest; il funcziunari che fa lʼinquisiziun sto vegnir tadlà en chaussa.

2 Sche lʼarrest vegn mantegnì, ston ils motivs vegnir communitgads a lʼinculpà; sche lʼinculpà vegn laschà liber, vala lʼartitgel 51 alinea 6 tenor il senn.

Art. 53

1 Il funzionario inquirente può chiedere che sia emesso un ordine d’arresto.

2 Sono competenti a emettere l’ordine d’arresto:

a.
in caso di fermo: l’autorità giudiziaria cantonale competente nel luogo del fermo;
b.
in tutti gli altri casi: l’autorità giudiziaria cantonale competente secondo l’articolo 22.

3 L’ordine d’arresto dev’essere scritto e deve indicare: i dati personali dell’imputato e il fatto che gli è contestato; le disposizioni penali applicabili; il motivo dell’arresto; le carceri giudiziarie alle quali l’arrestato dev’essere associato, i rimedi giuridici, i diritti delle parti, le condizioni per la liberazione sotto cauzione e il diritto di avvisare i congiunti.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.