1 Sche lʼinculpà nʼè betg gia vegnì interrogà (art. 51 al. 4), sto lʼautoritad che ha pronunzià il cumond dʼarrest interrogar lʼinculpà il pli tard lʼemprim lavurdi suenter lʼarrestaziun per sclerir, schʼi saja anc adina avant maun in motiv dʼarrest; il funcziunari che fa lʼinquisiziun sto vegnir tadlà en chaussa.
2 Sche lʼarrest vegn mantegnì, ston ils motivs vegnir communitgads a lʼinculpà; sche lʼinculpà vegn laschà liber, vala lʼartitgel 51 alinea 6 tenor il senn.
1 Il funzionario inquirente può chiedere che sia emesso un ordine d’arresto.
2 Sono competenti a emettere l’ordine d’arresto:
3 L’ordine d’arresto dev’essere scritto e deve indicare: i dati personali dell’imputato e il fatto che gli è contestato; le disposizioni penali applicabili; il motivo dell’arresto; le carceri giudiziarie alle quali l’arrestato dev’essere associato, i rimedi giuridici, i diritti delle parti, le condizioni per la liberazione sotto cauzione e il diritto di avvisare i congiunti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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