313.0 Lescha federala dals 22 da mars 1974 davart il dretg penal administrativ (DPA)

313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)

Art. 56

Sche lʼintent da lʼinquisiziun admetta quai, ha lʼarrestà il dretg da laschar communitgar immediatamain il funcziunari che fa lʼinquisiziun a ses proxims confamigliars chʼel saja vegnì arrestà.

Art. 54

1 Una copia dell’ordine d’arresto dev’essere rimessa all’imputato al momento dell’arresto.

2 L’arrestato dev’essere consegnato all’autorità cantonale competente cui viene simultaneamente rimessa una copia dell’ordine d’arresto.

3 Se non è possibile eseguire l’ordine d’arresto, si ordinerà la ricerca dell’imputato. L’ordine d’arresto può essere pubblicato.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.