Sche lʼintent da lʼinquisiziun admetta quai, ha lʼarrestà il dretg da laschar communitgar immediatamain il funcziunari che fa lʼinquisiziun a ses proxims confamigliars chʼel saja vegnì arrestà.
1 Una copia dell’ordine d’arresto dev’essere rimessa all’imputato al momento dell’arresto.
2 L’arrestato dev’essere consegnato all’autorità cantonale competente cui viene simultaneamente rimessa una copia dell’ordine d’arresto.
3 Se non è possibile eseguire l’ordine d’arresto, si ordinerà la ricerca dell’imputato. L’ordine d’arresto può essere pubblicato.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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