313.0 Lescha federala dals 22 da mars 1974 davart il dretg penal administrativ (DPA)

313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)

Art. 54

1 Cur che lʼinculpà vegn arrestà, al sto vegnir consegnada ina copia dal cumond dʼarrest.

2 Lʼarrestà sto vegnir manà davant lʼautoritad chantunala cumpetenta, a la quala vegn consegnada a medem temp ina copia dal cumond dʼarrest.

3 Schʼin cumond dʼarrest na po betg vegnir exequì, sto vegnir ordinada ina retschertga. Il cumond dʼarrest po vegnir publitgà.

Art. 52

1 Contro l’imputato gravemente indiziato di un’infrazione si può emettere un ordine d’arresto, se determinate circostanze fanno presumere che intenda:

a.
sottrarsi al procedimento penale o all’esecuzione della pena o
b.
cancellare tracce dell’infrazione, distruggere elementi probatori, indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o compromettere in analogo modo il risultato dell’inchiesta.

2 L’ordine d’arresto non può essere emesso se sproporzionato all’importanza della causa.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.