1 Il funcziunari che fa lʼinquisiziun po proponer chʼi vegnia pronunzià in cumond dʼarrest.
2 La cumpetenza da pronunziar il cumond dʼarrest ha:
3 Il cumond dʼarrest sto vegnir pronunzià en scrit e sto inditgar il suandant: las persunalias da lʼinculpà ed il malfatg, pervia dal qual el vegn inculpà; las disposiziuns penalas; il motiv dʼarrest; la praschun dʼinquisiziun, en la quala lʼarrestà duai vegnir plazzà; ina infurmaziun davart ils meds legals, davart ils dretgs da partida, davart la liberaziun cunter cauziun e davart il dretg dʼinfurmar ils confamigliars.
1 Il funzionario inquirente può procedere al fermo dell’individuo gravemente indiziato di un’infrazione, qualora vi sia apparentemente un motivo d’arresto a tenore dell’articolo 52 e vi sia pericolo nel ritardo.
2 La persona fermata o, secondo l’articolo 19 capoverso 4, tradotta dinanzi all’amministrazione dev’essere immediatamente interrogata; le sarà data l’occasione d’infirmare gli indizi a suo carico e i motivi del fermo.
3 Se sussiste apparentemente un motivo d’arresto, la persona fermata dev’essere tradotta senza indugio dinanzi all’autorità giudiziaria cantonale competente a emettere un ordine d’arresto. Se il fermo è avvenuto in luogo appartato o impervio oppure se la competente autorità giudiziaria cantonale non può essere immediatamente raggiunta, la traduzione deve avvenire entro 48 ore.
4 L’autorità giudiziaria esamina se vi è un motivo d’arresto; il funzionario inquirente e la persona fermata devono essere uditi.
5 Susseguentemente, l’autorità giudiziaria ordina l’arresto o la liberazione, all’occorrenza sotto cauzione. Questa decisione può essere impugnata mediante reclamo (art. 26).
6 Se il funzionario inquirente presenta immediatamente reclamo contro la liberazione, il fermo è provvisoriamente mantenuto. Il direttore o capo dell’amministrazione in causa deve, entro 24 ore, comunicare all’autorità giudiziaria se intende mantenere il reclamo. Se questo è mantenuto, il fermo si protrae fino alla decisione della Corte dei reclami penali; è riservato l’ordine contrario della Corte dei reclami penali o del suo presidente.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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