313.0 Lescha federala dals 22 da mars 1974 davart il dretg penal administrativ (DPA)

313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)

Art. 35

1 Il funcziunari che fa lʼinquisiziun permetta a lʼinculpà ed a ses defensur da sa participar a la registraziun da las cumprovas, premess che la lescha nʼexcludia betg ina participaziun e premess che nagins interess publics u privats impurtants na sʼopponian a quai.

2 Il funcziunari che fa lʼinquisiziun dastga scumandar a lʼinculpà ed al defensur da sa participar a la registraziun da las cumprovas, sche lur preschientscha disturba la registraziun.

Art. 34

1 Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario.

2 Gli imputati con domicilio, dimora abituale o sede all’estero devono eleggere un domicilio in Svizzera. Sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente.

3 Le comunicazioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest’ultimo.

4 Queste disposizioni si applicano per analogia alle persone colpite dalla confisca.

38 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.