1 Il funcziunari che fa lʼinquisiziun permetta a lʼinculpà ed a ses defensur da sa participar a la registraziun da las cumprovas, premess che la lescha nʼexcludia betg ina participaziun e premess che nagins interess publics u privats impurtants na sʼopponian a quai.
2 Il funcziunari che fa lʼinquisiziun dastga scumandar a lʼinculpà ed al defensur da sa participar a la registraziun da las cumprovas, sche lur preschientscha disturba la registraziun.
1 Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario.
2 Gli imputati con domicilio, dimora abituale o sede all’estero devono eleggere un domicilio in Svizzera. Sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente.
3 Le comunicazioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest’ultimo.
4 Queste disposizioni si applicano per analogia alle persone colpite dalla confisca.
38 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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