313.0 Lescha federala dals 22 da mars 1974 davart il dretg penal administrativ (DPA)

313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)

Art. 36

Ils artitgels 26–28 da la Lescha federala dals 20 da december 196836 davart la procedura administrativa valan tenor il senn.

Art. 34a

1 La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio federale se:

a.
il luogo di soggiorno del destinatario è ignoto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;
b.
una notificazione è impossibile o dovesse comportare complicazioni straordinarie;
c.
una parte o il suo patrocinatore con domicilio, dimora abituale o sede all’estero non ha eletto un domicilio in Svizzera.

2 La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.

3 Delle decisioni finali è pubblicato soltanto il dispositivo.

4 I processi verbali finali sono reputati notificati anche se non pubblicati.

39 Introdotto dall’all. n. 2 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.