Ils artitgels 26–28 da la Lescha federala dals 20 da december 196836 davart la procedura administrativa valan tenor il senn.
1 La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio federale se:
2 La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.
3 Delle decisioni finali è pubblicato soltanto il dispositivo.
4 I processi verbali finali sono reputati notificati anche se non pubblicati.
39 Introdotto dall’all. n. 2 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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