1 Lʼinculpà che nʼabita betg en Svizra sto inditgar in domicil da consegna en Svizra.
2 Schʼin inculpà chʼè absent da la Svizra ha in domicil enconuschent en in stadi, nua chʼel na po betg recurrer a lʼassistenza giudiziala, al sto, schʼi na sʼopponan nagins motivs spezials, lʼavertura da la procedura penala vegnir communitgada tras ina brev recumandada, ed a medem temp sto el vegnir infurmà chʼel stoppia annunziar in domicil da consegna en Svizra, schʼel vul exequir dretgs da partida en la procedura. Schʼel na dat betg suatientscha a quest invit entaifer 30 dis, sto la procedura vegnir realisada da medema maniera sco cunter in inculpà cun domicil nunenconuschent.
3 Per la persuna pertutgada dʼina confiscaziun valan questas prescripziuns tenor il senn.
1 Se l’imputato non è altrimenti assistito, l’amministrazione in causa gli designa d’ufficio, tenendo conto per quanto possibile dei suoi desideri, un difensore scelto fra le persone menzionate nell’articolo 32 capoverso 2 lettera a:
2 Se l’imputato, per indigenza, non è in grado di provvedersi di un difensore a sua richiesta ne sarà pure designato uno d’ufficio. Sono esclusi i casi in cui la multa applicabile è inferiore a 2000 franchi.
3 L’indennità al difensore d’ufficio, riservato il reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1), è stabilita dall’amministrazione in causa sulla base di una tariffa emanata dal Consiglio federale e è compresa nelle spese procedurali; nei casi del capoverso 1, l’imputato cui sono addossate le spese deve restituire l’indennità alla Confederazione se, secondo il suo reddito o il suo patrimonio, gli era possibile di provvedersi di un difensore.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.