313.0 Lescha federala dals 22 da mars 1974 davart il dretg penal administrativ (DPA)

313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)

Art. 32

1 En mintga stadi da la procedura po lʼinculpà nominar in defensur.

2 Sco defensurs professiunals en la procedura davant lʼadministraziun vegnan admess:

a.
ils advocats patentads che pratitgeschan lur professiun en in chantun;
b.
persunas che pratitgeschan ina professiun chʼil Cussegl federal ha autorisà, sut tschertas cundiziuns, da surpigliar la defensiun en chaussas penalas administrativas.

3 Excepziunalmain e cun resalva dal dretg reciproc po lʼadministraziun respectiva admetter er in defensur da lʼexteriur.

4 Lʼautoritad po pretender dal defensur da preschentar in plainpudair en scrit.

Art. 31a

 Salvo che la presente legge disponga altrimenti, le comunicazioni rivestono la forma scritta.

2 La notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.

3 La notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona avente almeno 16 anni che vive nella stessa economia domestica. È fatto salvo l’ordine di notificare la comunicazione direttamente al destinatario.

4 La notificazione è pure considerata avvenuta:

a.
in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;
b.
in caso di notificazione in mani proprie, quando il destinatario rifiuta la consegna e il latore ne attesta il rifiuto, il giorno del rifiuto.

37 Introdotto dall’all. n. 2 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.