1 Per la calculaziun e per la prolungaziun dals termins sco er per il restabiliment da termins pervia da lʼinobservanza da tals valan ils artitgels 20–24 da la Lescha federala dals 20 da december 196833 davart la procedura administrativa tenor il senn.
2 En la procedura giudiziala sa drizzan ils termins tenor il CPP34.35
35 Versiun tenor la cifra II 11 da lʼagiunta 1 dal Cudesch da procedura penala dals 5 dʼoct. 2007, en vigur dapi il 1. da schan. 2011 (AS 2010 1881; BBl 2006 1085).
1 Al computo e alla proroga dei termini, come anche alla restituzione per inosservanza di un termine si applicano per analogia gli articoli 20 a 24 della legge federale del 20 dicembre 196834 sulla procedura amministrativa.
2 Nella procedura giudiziaria, i termini sono disciplinati dal CPP35.36
36 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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