281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 321

1 Per determinar ils crediturs che sa participeschan a la repartiziun dal retgav da la liquidaziun e per fixar lur rang fan ils liquidaturs – senza in ulteriur clom da quints – in plan da collocaziun che sa basa sin ils cudeschs da fatschenta dal debitur e sin las inoltraziuns succedidas e che vegn suttamess als crediturs per prender invista.

2 Ils artitgels 244–251 valan tenor il senn.

Art. 321

1 Per determinare le persone che parteciperanno al riparto del ricavo della liquidazione ed il grado dei loro crediti, i liquidatori, senza pubblicare nuova grida e fondandosi sui libri e sulle insinuazioni, compileranno uno stato di collocazione (graduatoria), che sarà messo a disposizione dei creditori.

2 Gli articoli 244 a 251 si applicano per analogia.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.