281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 322

1 Las activas vegnan per regla liquidadas en moda singula u en bloc, e quai tras incassament u tras vendita da las pretensiuns, tras vendita sin basa privata u tras ingiant public da las ulteriuras valurs da facultad.

2 Ils liquidaturs determineschan – cun il consentiment da la cumissiun dals crediturs – la moda ed il termin da la liquidaziun.

Art. 322

1 I beni che compongono l’attivo sono di regola realizzati separatamente o in blocco. La realizzazione si fa per via d’incasso o di vendita se si tratta di crediti e a trattative private o mediante pubblico incanto se si tratta di altri beni.

2 Il modo e il momento della realizzazione sono determinati dai liquidatori d’accordo con la delegazione dei creditori.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.