1 Las activas vegnan per regla liquidadas en moda singula u en bloc, e quai tras incassament u tras vendita da las pretensiuns, tras vendita sin basa privata u tras ingiant public da las ulteriuras valurs da facultad.
2 Ils liquidaturs determineschan – cun il consentiment da la cumissiun dals crediturs – la moda ed il termin da la liquidaziun.
1 I beni che compongono l’attivo sono di regola realizzati separatamente o in blocco. La realizzazione si fa per via d’incasso o di vendita se si tratta di crediti e a trattative private o mediante pubblico incanto se si tratta di altri beni.
2 Il modo e il momento della realizzazione sono determinati dai liquidatori d’accordo con la delegazione dei creditori.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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