1 Ils liquidaturs suttastattan a la surveglianza ed a la controlla da la cumissiun dals crediturs.
2 Cunter las ordinaziuns dals liquidaturs concernent la liquidaziun da las activas poi vegnir fatg protesta tar la cumissiun dals crediturs entaifer 10 dis dapi la cogniziun, cunter las disposiziuns respectivas da la cumissiun dals crediturs tar l’autoritad da surveglianza.
3 Per la gestiun dals liquidaturs valan dal rest ils artitgels 8–11, 14, 34 e 35 tenor il senn.
1 I liquidatori soggiacciono alla vigilanza e al controllo della delegazione dei creditori.
2 I provvedimenti dei liquidatori concernenti la realizzazione dell’attivo possono essere impugnati avanti la delegazione dei creditori, e le decisioni di questa commissione possono essere deferite all’autorità di sorveglianza entro dieci giorni dalla comunicazione.
3 Per il resto, gli articoli 8 a 11, 14, 34 e 35 si applicano per analogia alla gestione dei liquidatori.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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