281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 258

1 L’object da liquidaziun vegn agiuditgà suenter trais appels al meglier offerent.

2 Per la liquidaziun d’in bain immobigliar vala l’artitgel 142 alineas 1 e 3. Ultra da quai pon ils crediturs concluder ch’i vegnia fixada in’offerta minimala per l’emprim ingiant.455

454 Versiun tenor l’art. 16 da la LF dals 28 da sett. 1949, en vigur dapi il 1. da favr. 1950 (AS 1950 I 57; BBl 1948 I 1218).

455 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 16 da dec. 1994, en vigur dapi il 1. da schan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).

Art. 258

1 Dopo tre chiamate, gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente.

2 In caso di realizzazione di un fondo sono applicabili le disposizioni dell’articolo 142 capoversi 1 e 3. I creditori possono inoltre stabilire un prezzo d’aggiudicazione minimo per il primo incanto.460

459 Nuovo testo giusta l’art. 16 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).

460 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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