1 Il lieu, il di e las uras da l’ingiant vegnan communitgads publicamain.
2 Sch’i ston vegnir liquidads bains immobigliars, ha la communicaziun lieu almain 1 mais avant il di da l’ingiant, cun inditgar a partir da tge di che las cundiziuns d’ingiant vegnan exponidas tar l’uffizi da concurs per l’invista.
3 Als crediturs ipotecars vegn tramess in exemplar separà da la communicaziun, inclusiv l’indicaziun da la valur da stimaziun.
1 Il luogo, il giorno e l’ora dell’incanto sono resi pubblicamente noti.
2 Ove siano da realizzare fondi, il bando dev’essere pubblicato almeno un mese prima dell’incanto e indicare il giorno dal quale le condizioni dell’incanto saranno depositate, per l’ispezione, presso l’ufficio dei fallimenti.
3 Un esemplare del bando sarà notificato ad ogni singolo creditore ipotecario con l’indicazione del prezzo di stima.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.