Per las cundiziuns d’ingiant valan ils artitgels 128, 129, 132a, 134–137 e 143 tenor il senn. Las funcziuns da l’uffizi da scussiun vegnan surpigliadas da l’administraziun dal concurs.
456 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 16 da dec. 1994, en vigur dapi il 1. da schan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
Alle condizioni dell’incanto si applicano per analogia gli articoli 128, 129, 132a, 134 a 137 e 143. Le funzioni dell’ufficio d’esecuzione spettano all’amministrazione del fallimento.
461 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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