1 Sch’ina chaussa ch’il debitur ha cumprà e betg anc pajà, è vegnida tramessa ad el, ma n’è betg anc entrada en ses possess il mument da la decleraziun da concurs, po il vendider pretender la restituziun da la chaussa, nun che l’administraziun dal concurs paja il pretsch da cumpra.
2 Il dretg da prender enavos la chaussa è dentant exclus, sche la chaussa è vegnida vendida u dada en pegn ad in terz da buna fai sin basa d’ina brev da vitgira, d’in connossament u d’ina quittanza da chargia avant la communicaziun publica dal concurs.
1 Ove una cosa comprata dal fallito, senza che ne abbia pagato il prezzo, gli sia stata spedita, ma al tempo della dichiarazione di fallimento non sia ancora pervenuta in suo possesso, il venditore può rivendicarla, sempreché l’amministrazione del fallimento non ne paghi il prezzo.
2 La rivendicazione non è più ammessa quando prima della pubblicazione del fallimento la cosa sia stata venduta o data in pegno ad un terzo di buona fede, su lettera di vettura, bolletta di spedizione o polizza di carico.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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