1 Acts giuridics ch’il debitur fa suenter la decleraziun da concurs areguard bains da facultad che appartegnan a la massa da concurs, èn nunvalaivels envers ils crediturs da concurs.
2 Sch’il debitur ha dentant pajà avant la communicaziun publica dal concurs, il mument da la scadenza, in’atgna cambiala emessa dad el u ina cambiala tratga sin el, è quest pajament valaivel, sch’il titular da la cambiala n’aveva nagina enconuschientscha da la decleraziun da concurs e sch’el avess pudì exercitar cun success il regress da cambialas cunter terzs en cas da nunpajament.
1 Sono nulli, rimpetto ai creditori, tutti gli atti giuridici compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, riguardo ad oggetti appartenenti alla massa.
2 Tuttavia se prima della pubblicazione del fallimento il fallito ha pagato alla scadenza una cambiale propria da lui emessa od una cambiale tratta sopra di lui, il pagamento è valido, purché il portatore della cambiale non conoscesse la dichiarazione di fallimento e, in caso di mancato pagamento, avesse potuto esercitare utilmente il regresso cambiario verso i terzi.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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