Sch’il debitur ha vendì ina chaussa estra e n’ha betg anc survegnì il pretsch da cumpra cur ch’il concurs vegn declerà, po il proprietari precedent pretender – cunter indemnisaziun da quai ch’il debitur po dumandar per la chaussa – la cessiun da la pretensiun envers il cumprader u la restituziun dal pretsch che l’administraziun dal concurs ha incassà en il fratemp.
Ove il fallito abbia venduto cose altrui e al tempo della dichiarazione di fallimento non ne abbia ancora riscosso il prezzo, il proprietario precedente, rimborsando la massa di quanto ha diritto d’esigere sulle medesime, può domandare la cessione del credito verso il compratore o la restituzione del prezzo pagato nel frattempo all’amministrazione del fallimento.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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