281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 201

Sch’il debitur posseda in titel al possessur u in titel a l’ordra ch’è vegnì surdà u indossà ad el mo per incassar u per cuvrir in tschert pajament futur, po la persuna che ha surdà u indossà il titel pretender la restituziun da tal.

Art. 201

Se presso il fallito si trovano titoli al portatore o all’ordine a lui consegnati o girati soltanto per l’incasso o come fondi per un determinato pagamento futuro, chi li ha consegnati o girati può chiederne la restituzione.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.