281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 13

1 Mintga chantun sto designar in’autoritad da surveglianza che surveglia ils uffizis da scussiun ed ils uffizis da concurs.

2 Ultra da quai pon ils chantuns nominar autoritads da surveglianza inferiuras per in u per plirs circuls.

Art. 13

1 Ogni Cantone deve designare un’autorità incaricata di vigilare sugli uffici d’esecuzione e sugli uffici dei fallimenti.21

2 I Cantoni possono inoltre istituire autorità inferiori di vigilanza per uno o più circondari.

21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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