1 Mintga chantun sto designar in’autoritad da surveglianza che surveglia ils uffizis da scussiun ed ils uffizis da concurs.
2 Ultra da quai pon ils chantuns nominar autoritads da surveglianza inferiuras per in u per plirs circuls.
1 Ogni Cantone deve designare un’autorità incaricata di vigilare sugli uffici d’esecuzione e sugli uffici dei fallimenti.21
2 I Cantoni possono inoltre istituire autorità inferiori di vigilanza per uno o più circondari.
21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.