1 L’uffizi da scussiun sto acceptar pajaments fatgs per quint dal creditur stumant.
2 Il pajament a l’uffizi da scussiun deliberescha il debitur da ses debits.
1 L’ufficio d’esecuzione è tenuto ad accettare ogni pagamento fatto per conto del creditore istante.
2 Il pagamento fatto all’ufficio libera il debitore.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.