281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 12

1 L’uffizi da scussiun sto acceptar pajaments fatgs per quint dal creditur stumant.

2 Il pajament a l’uffizi da scussiun deliberescha il debitur da ses debits.

Art. 12

1 L’ufficio d’esecuzione è tenuto ad accettare ogni pagamento fatto per conto del creditore istante.

2 Il pagamento fatto all’ufficio libera il debitore.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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