281.1 Lescha federala dals 11 d'avrigl 1889 dadavart la scussiun ed il concurs (LSC)

281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 11

Ils funcziunaris ed emploiads dals uffizis da scussiun e dals uffizis da concurs na dastgan betg concluder sin agen quint acts giuridics per pretensiuns ch’els ston incassar u per objects ch’els ston liquidar. Acts giuridics che cuntrafan a questa prescripziun èn nunvalaivels.

19 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 16 da dec. 1994, en vigur dapi il 1. da schan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).

Art. 11

Ai funzionari e impiegati degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti è vietato concludere negozi per proprio conto riguardo al credito per il quale l’ufficio procede o all’oggetto che è incaricato di realizzare. Gli atti che contravvengono a questo divieto sono nulli.

20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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