1 L’admissiun dal plant sin denunzia da la dispita sto vegnir dumandada cun la resposta al plant u cun la replica en il process principal. Las pretensiuns giuridicas che la partida denunzianta ha l’intenziun da far cunter il denunzià ston vegnir numnadas e motivadas curtamain.
2 La dretgira dat la pussaivladad da prender posiziun a la cuntrapartida sco er al denunzià.
3 Sch’il plant sin denunzia da la dispita vegn admess, fixescha la dretgira il mument e la dimensiun da la correspundenza respectiva; l’artitgel 125 resta resalvà.
4 Cunter la decisiun davart l’admissiun dal plant pon ins far recurs.
1 La parte che intende proporre azione di chiamata in causa deve farne istanza nell’ambito della risposta alla petizione o nell’ambito della replica nel processo principale. Le conclusioni ch’essa si propone di opporre al terzo denunciato devono essere indicate e succintamente motivate.
2 Il giudice dà alla controparte e al terzo denunciato l’opportunità di presentare le proprie osservazioni.
3 Se l’azione di chiamata in causa è ammessa, il giudice determina il momento e l’estensione del pertinente scambio di scritti; è fatto salvo l’articolo 125.
4 La decisione circa l’ammissibilità dell’azione è impugnabile mediante reclamo.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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