1 La partida che deleghescha la dispita po far valair ils dretgs ch’ella crai d’avair cunter il convocà en la dispita davant la dretgira ch’è fatschentada cun il plant principal.
2 Il convocà na po da sia vart betg delegar la dispita ad autras persunas.
3 En la procedura simplifitgada ed en la procedura summarica n’è il plant sin denunzia da la dispita betg admissibel.
1 La parte che denuncia la lite può far valere davanti al giudice adito con l’azione principale le pretese che in caso di soccombenza ritiene di avere contro il terzo chiamato in causa.
2 Il terzo non può a sua volta chiamare altri in causa.
3 L’azione di chiamata in causa è improponibile in procedura semplificata o sommaria.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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