272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 83

1 Sche l’object da dispita vegn alienà durant il process, po l’acquistader entrar en il process empè da l’alienader.

2 La partida entranta stat buna per tut ils custs da process. Per ils custs da process ch’èn resultads fin a la midada da la partida stat buna solidaricamain la partida che sorta.

3 En cas motivads sto la partida entranta prestar – sin dumonda da la cuntrapartida – ina garanzia per l’execuziun da la decisiun.

4 Senza alienaziun da l’object da dispita è ina midada da partida mo permessa cun il consentiment da la cuntrapartida; resalvadas restan disposiziuns legalas spezialas davart la successiun da dretg.

Art. 83

1 Se l’oggetto litigioso è alienato durante il processo, l’acquirente può subentrare nel processo al posto dell’alienante.

2 La parte subentrante risponde per tutte le spese giudiziarie. La parte che si ritira risponde tuttavia solidalmente per le spese giudiziarie già maturate.

3 In casi motivati, su richiesta della controparte la parte subentrante deve prestare una garanzia per l’esecuzione della decisione.

4 Se non vi è alienazione dell’oggetto litigioso, la sostituzione di parte può avvenire solo con il consenso della controparte; sono fatte salve le disposizioni speciali di legge in materia di successione legale.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.