1 Sche l’object da dispita vegn alienà durant il process, po l’acquistader entrar en il process empè da l’alienader.
2 La partida entranta stat buna per tut ils custs da process. Per ils custs da process ch’èn resultads fin a la midada da la partida stat buna solidaricamain la partida che sorta.
3 En cas motivads sto la partida entranta prestar – sin dumonda da la cuntrapartida – ina garanzia per l’execuziun da la decisiun.
4 Senza alienaziun da l’object da dispita è ina midada da partida mo permessa cun il consentiment da la cuntrapartida; resalvadas restan disposiziuns legalas spezialas davart la successiun da dretg.
1 Se l’oggetto litigioso è alienato durante il processo, l’acquirente può subentrare nel processo al posto dell’alienante.
2 La parte subentrante risponde per tutte le spese giudiziarie. La parte che si ritira risponde tuttavia solidalmente per le spese giudiziarie già maturate.
3 In casi motivati, su richiesta della controparte la parte subentrante deve prestare una garanzia per l’esecuzione della decisione.
4 Se non vi è alienazione dell’oggetto litigioso, la sostituzione di parte può avvenire solo con il consenso della controparte; sono fatte salve le disposizioni speciali di legge in materia di successione legale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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