272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 257

1 La dretgira conceda ina protecziun giuridica en la procedura summarica, sche:

a.
ils fatgs èn incontestads u cumprovabels immediatamain; e
b.
la situaziun giuridica è clera.

2 Questa protecziun giuridica è exclusa, sche la fatschenta suttastat a la maxima uffiziala.

3 Sche questa protecziun giuridica na po betg vegnir concedida, n’entra la dretgira betg en la dumonda.

Art. 257

1 Il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se:

a.
i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili; e
b.
la situazione giuridica è chiara.

2 La tutela giurisdizionale in procedura sommaria è esclusa se la causa è retta dal principio della non vincolatività delle conclusioni delle parti.

3 Se non sono date le condizioni per ottenere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria, il giudice non entra nel merito.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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