272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 258 Princip

1 Tgi che ha in dretg real vi d’in bain immobigliar po pretender davant dretgira ch’ella scumondia mintga disturbi dal possess e ch’ina cuntravenziun vegnia chastiada, sin denunzia, cun ina multa da fin 2000 francs. Quest scumond po esser fixà per in temp limità u per in temp illimità.

2 Il petent sto cumprovar ses dretg real cun documents e sto far valair vardaivlamain ch’in disturbi exista u smanatscha.

Art. 258 Principio

1 Il titolare di un diritto reale su un fondo può chiedere al giudice di vietare ogni turbativa del possesso e, su querela, di infliggere ai contravventori una multa fino a 2000 franchi. Il divieto può essere emanato a tempo determinato o indeterminato.

2 Il richiedente deve documentare il suo diritto reale e rendere verosimile la turbativa in atto o imminente.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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