1 La dretgira po renunziar ad ina tractativa e decider sin basa da las actas, nun che questa lescha disponia insatge auter.
2 Sch’i sa mussa posteriuramain ch’ina ordinaziun da la giurisdicziun voluntara n’è betg stada correcta, po ella vegnir abolida u midada d’uffizi u sin proposta, nun che questa lescha u la segirezza giuridica s’opponian a quai.
1 Il giudice può rinunciare a tenere udienza e decidere in base agli atti, sempre che la legge non disponga altrimenti.
2 Il provvedimento di volontaria giurisdizione che si riveli errato può essere revocato o modificato d’ufficio o ad istanza di parte, eccetto che la legge o la certezza del diritto vi si oppongano.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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