272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)
272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)
Art. 255 Princip d’inquisiziun
La dretgira constatescha d’uffizi ils fatgs:
- a.
- sch’ella ha da decider sco dretgira da concurs u sco dretgira da moratori;
- b.
- en cas d’ordinaziuns da la giurisdicziun voluntara.
Art. 255 Principio inquisitorio
Il giudice accerta d’ufficio i fatti:
- a.
- se statuisce in veste di giudice del fallimento o del concordato;
- b.
- in caso di provvedimenti di volontaria giurisdizione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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