272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)
272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)
Art. 254 Cumprovas
1 Las cumprovas ston vegnir fatgas tras documents.
2 Autras cumprovas èn mo admissiblas:
- a.
- sch’ellas na retardeschan betg considerablamain la procedura;
- b.
- sche l’intent da la procedura pretenda quai; u
- c.
- sche la dretgira sto constatar d’uffizi ils fatgs.
Art. 254 Mezzi di prova
1 La prova dev’essere addotta mediante documenti.
2 Sono ammessi altri mezzi di prova soltanto se:
- a.
- non ritardano considerevolmente il corso della procedura;
- b.
- lo scopo del procedimento lo richiede; oppure
- c.
- il giudice deve accertare d’ufficio i fatti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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