1 Per pajar ils custs da dretgira po vegnir concedì in termin da prorogaziun ed en cas da basegnusadad permanenta pon ils custs da dretgira vegnir relaschads.
2 Las pretensiuns scadan 10 onns suenter la finiziun da la procedura.
3 Il tschains da retard importa 5 pertschient.
1 Per il pagamento delle spese processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono.
2 I crediti relativi alle spese processuali si prescrivono in dieci anni dalla chiusura del procedimento.
3 L’interesse di mora è del 5 per cento.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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