272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 112 Prorogaziun, relasch, scadenza e tschains dals custs da dretgira

1 Per pajar ils custs da dretgira po vegnir concedì in termin da prorogaziun ed en cas da basegnusadad permanenta pon ils custs da dretgira vegnir relaschads.

2 Las pretensiuns scadan 10 onns suenter la finiziun da la procedura.

3 Il tschains da retard importa 5 pertschient.

Art. 112 Dilazione, condono, prescrizione e interessi delle spese processuali

1 Per il pagamento delle spese processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono.

2 I crediti relativi alle spese processuali si prescrivono in dieci anni dalla chiusura del procedimento.

3 L’interesse di mora è del 5 per cento.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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