1 Ils custs da dretgira vegnan cumpensads cun ils pajaments anticipads che las partidas han prestà. La summa restanta va a quint da la partida ch’è sentenziada da pajar ils custs.
2 La partida ch’è sentenziada da pajar ils custs sto restituir a l’autra partida ils pajaments anticipads prestads e pajar l’indemnisaziun che la dretgira ha concedì a la partida.
3 Resalvadas restan las disposiziuns davart la giurisdicziun gratuita.
1 Le spese processuali sono compensate con gli anticipi prestati dalle parti. L’eventuale scoperto è a carico di chi è condannato a pagare le spese.
2 La parte condannata a pagare le spese deve rimborsare all’altra gli anticipi prestati e pagarle le ripetibili assegnate dal giudice.
3 Sono fatte salve le disposizioni sul gratuito patrocinio.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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