1 La durada d’uffizi dals derschaders importa 6 onns.
2 Ils derschaders sortan da lur uffizi la fin da quel onn ch’els cumpleneschan lur 68avel onn da vegliadetgna.
3 Las plazzas daventadas libras vegnan puspè occupadas per il rest da la perioda d’uffizi.
1 I giudici stanno in carica sei anni.
2 I giudici che compiono 68 anni lasciano la carica alla fine dell’anno civile.
3 I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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