1 Al Tribunal federal na dastgan betg appartegnair il medem mument sco derschaders:
2 La regulaziun da l’alinea 1 litera d vala tenor il senn per communitads da vita permanentas.
1 Non possono esercitare nel medesimo tempo la funzione di giudice del Tribunale federale:
2 La regola di cui al capoverso 1 lettera d vale, applicata per analogia, anche riguardo alle persone che convivono stabilmente.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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