1 Il Tribunal federal po permetter als derschaders ordinaris da pratitgar in’occupaziun accessorica senza intent da gudogn, sche l’adempliment illimità da las obligaziuns d’uffizi, l’independenza e la reputaziun dal Tribunal na vegnan betg pregiuditgads da tala.
2 El fixescha las premissas per questa permissiun en in reglament.
1 Il Tribunale federale può autorizzare i giudici ordinari a esercitare un’attività accessoria senza scopo lucrativo in quanto non siano pregiudicati il pieno adempimento della loro funzione e l’indipendenza e la dignità del Tribunale.
2 Determina mediante regolamento le condizioni per il rilascio di tale autorizzazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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