Cun resalva dal dretg d’iniziativa parlamentara maina il Cussegl federal la fasa preliminara da la procedura legislativa. El suttametta a l’Assamblea federala sbozs da midadas da la Constituziun, da leschas federalas e da conclus federals e decretescha las ordinaziuns, uschenavant ch’el è autorisà da far quai sin basa da la Constituziun u da la lescha.
Fatto salvo il diritto d’iniziativa parlamentare, il Consiglio federale dirige la fase preliminare della procedura legislativa. Sottopone all’Assemblea federale i disegni di modifica della Costituzione, di leggi e decreti federali ed emana le ordinanze, purché ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.