1 Il Cussegl federal fixescha las finamiras ed ils instruments da sia politica guvernamentala.
2 El dat la prioritad a l’adempliment da las incumbensas guvernamentalas.
3 El prenda tut las mesiras per garantir da tut temp l’activitad guvernamentala.
4 El s’engascha per l’unitad statala e per la coesiun naziunala, mantegnend la diversitad federalistica. El furnescha sia contribuziun, per ch’ils auters organs statals possian ademplir en moda cunvegnenta ed a temp lur incumbensas che resultan da la Constituziun e da la lescha.
1 Il Consiglio federale definisce gli obiettivi e i mezzi della politica governativa.
2 Accorda la priorità alle incombenze governative.
3 Prende tutti i provvedimenti necessari per garantire in qualsiasi momento l’attività del Governo.
4 Si adopera per l’unità della Svizzera in quanto Stato e per la coesione nazionale, salvaguardando la diversità inerente al federalismo. Contribuisce affinché gli altri organi dello Stato siano in grado di eseguire in modo appropriato e tempestivo i compiti che incombono loro in virtù della Costituzione e della legge.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.