Las prescripziuns da questa part na valan betg, sch’ina autra lescha federala regla l’elavuraziun da las datas da persunas che resultan tras l’utilisaziun da l’infrastructura electronica.
Le disposizioni della presente sezione non si applicano nel caso in cui il trattamento dei dati personali derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica sia disciplinato in un’altra legge federale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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