1 Ils organs federals tenor la Lescha federala dals 19 da zercladur 199271 davart la protecziun da datas na dastgan betg registrar ed evaluar datas da persunas che resultan tras l’utilisaziun da lur infrastructura electronica u da l’infrastructura electronica che vegn manada sin lur incarica, nun che quai saja necessari per ils intents numnads en ils artitgels 57l–57o.
2 L’elavuraziun da datas tenor questa part po er cumpigliar datas da persunas spezialmain degnas da vegnir protegidas e profils da la persunalitad.
1 Gli organi federali secondo la legge federale del 19 giugno 199271 sulla protezione dei dati non possono registrare e analizzare dati personali derivanti dall’utilizzazione della loro infrastruttura elettronica o dell’infrastruttura elettronica gestita su loro incarico, a meno che le finalità citate negli articoli 57l–57o lo richiedano.
2 Il trattamento dei dati secondo la presente sezione può comprendere anche dati degni di particolare protezione e profili della personalità.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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