1 Il Cussegl federal fixescha criteris unitars per l’indemnisaziun dals commembers da las cumissiuns.
2 L’autezza da las indemnisaziuns è publica.
65 En vigur dapi il 1. da schan. 2010 (AS 2009 6135).
1 Il Consiglio federale stabilisce criteri uniformi per l’indennizzo dei membri delle commissioni.
2 L’importo degli indennizzi è di pubblico dominio.
65 In vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6135).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.