172.010 Lescha dals 21 da mars 1997 davart l'organisaziun da la regenza e da l'administraziun (LORA)

172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)

Art. 57f Indicaziun da las relaziuns d’interess

1 Avant lur elecziun inditgeschan ils commembers da las cumissiuns lur relaziuns d’interess. Il Cussegl federal decretescha las disposiziuns executivas correspundentas.

2 Tgi che refusa d’inditgar sias relaziuns d’interess, na po betg vegnir elegì sco commember d’ina cumissiun.

Art. 57f Indicazione delle relazioni d’interesse

1 Prima della loro nomina, i membri delle commissioni rendono pubbliche le loro relazioni d’interesse. Il Consiglio federale emana le corrispondenti disposizioni d’esecuzione.

2 Chi rifiuta di rendere pubbliche le sue relazioni d’interesse non può essere nominato membro di una commissione.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.