1 Avant lur elecziun inditgeschan ils commembers da las cumissiuns lur relaziuns d’interess. Il Cussegl federal decretescha las disposiziuns executivas correspundentas.
2 Tgi che refusa d’inditgar sias relaziuns d’interess, na po betg vegnir elegì sco commember d’ina cumissiun.
1 Prima della loro nomina, i membri delle commissioni rendono pubbliche le loro relazioni d’interesse. Il Consiglio federale emana le corrispondenti disposizioni d’esecuzione.
2 Chi rifiuta di rendere pubbliche le sue relazioni d’interesse non può essere nominato membro di una commissione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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