1 Las cumissiuns extraparlamentaras dastgan per regla sa cumponer da maximalmain 15 commembers.
2 Resguardond lur incumbensas ston las duas schlattainas, las linguas, las regiuns, las gruppas da vegliadetgna e las gruppas d’interess esser represchentadas en moda equilibrada en las cumissiuns extraparlamentaras.
3 Commembers da l’administraziun federala dastgan vegnir elegids mo en cas singuls motivads sco commembers d’ina cumissiun extraparlamentara.
1 Le commissioni extraparlamentari constano di regola di 15 membri al massimo.
2 Considerati i loro compiti, nelle commissioni devono essere rappresentati in modo equilibrato i due sessi, le lingue, le regioni, i gruppi d’età e i gruppi d’interesse.
3 I dipendenti dell’Amministrazione federale possono essere nominati membri di una commissione soltanto in singoli casi motivati.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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