1 En collavuraziun cun ils departaments prenda il pledader dal Cussegl federal las mesiras adattadas per infurmar la publicitad.
2 Il chancelier federal procura l’infurmaziun interna tranter il Cussegl federal ed ils departaments.
41 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 24 da mars 2000, en vigur dapi il 1. da sett. 2000 (AS 2000 2095; BBl 1997 III 1568, 1999 2538).
1 In collaborazione con i dipartimenti, il portavoce del Consiglio federale prende le misure necessarie per informare l’opinione pubblica.
2 Il cancelliere della Confederazione garantisce l’informazione interna tra Consiglio federale e dipartimenti.
41 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1º set. 2000 (RU 2000 2095; FF 1997 III 1291, 1999 2180).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.