1 Il Cussegl federal ed ils schefs dals departaments mainan l’administraziun federala.
2 Mintga cusseglier federal maina in departament.
3 Il Cussegl federal reparta ils departaments sin ses commembers; quels èn obligads da surpigliar il departament che vegn surdà ad els.
4 Il Cussegl federal po far da tut temp ina nova repartiziun dals departaments.
1 Il Consiglio federale e i capi di dipartimento dirigono l’Amministrazione federale.
2 Ciascun membro del Consiglio federale dirige un dipartimento.
3 Il Consiglio federale ripartisce i dipartimenti fra i suoi membri; questi hanno l’obbligo di assumere il dipartimento loro assegnato.
4 Il Consiglio federale può modificare in ogni momento la ripartizione dei dipartimenti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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